Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

Il dm 24 settembre 2014 n. 202, “Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” introduce la procedura finalizzata a risolvere su basi negoziali le situazioni di insolvenza dei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.

I soggetti sovra-indebitati, siano essi consumatori, professionisti o imprenditori, che non possono essere sottoposti alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dalla legge, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la loro situazione di crisi o insolvenza, rivolgendosi ad un  Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), costituito nel circondario del tribunale competente, tramite il quale la domanda di avvio della procedura verrà presentata al giudice.

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